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[1]L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione ed esercitati da Enti pubblici locali. Fermi restando i limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella: Percentuale invalidi di guerra di cui di cui all'art. 1 all'art. 2 Categorie di impiego nelle Ferro- vie dello Stato: manovali (per funzioni di inser- vienti chiamatori, ecc.)...... 6% 3% cantonieri (per servizi accesso- ri)........................... 6% 3% operai qualificati.............. 6% 3% Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in con- cessione: guardie e custodi in genere del- le stazioni................... 10% 5% portieri........................ 30% 15% inservienti..................... 30% 15% manovali (per funzioni di custo- di, fattorini, chiamatori, ecc.)......................... 6% 3% cantonieri (per servizi accesso- ri)........................... 6% 3% operai ed aiutanti operai....... 6% 3%
[2]I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie".
Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
