Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1950 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dal l'obbligo dell'assunzione. Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'art. 4 della presente legge, dovra' esprimere il suo motivato parere. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art15 · fonte del testo