Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-11-07;832~art2 · fonte del testo