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Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-07;832~art2 · fonte del testo