Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-11-07;832~art1 · fonte del testo