Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per piu' di un anno. Essi, qualora non intendano ripetere 1 corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino a compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art6 · fonte del testo