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L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera a), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma. Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola. Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti ed enti".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art5 · fonte del testo