Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma. I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dall'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnera' a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art8 · fonte del testo