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Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza, nel grado e quanto si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita', corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-bis".

Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art2 · fonte del testo