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Gli aspiranti che all'atto dell'entrata in rigore della presente legge frequentino il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale sono nominati guardiamarina o sottotenenti con anzianita' decorrente dalla data di inizio del secondo anno di applicazione. L'ordine di ruolo e' stabilito dalla graduatoria del primo anno di applicazione, gia' determinata in base al comma quarto dell'articolo 18 dello statuto dell'Accademia navale.

Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art7 · fonte del testo