L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Qualora, pero', l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, cannocchiale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
