L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Qualora, pero', l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, cannocchiale o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, ne' come canonico, ne' come parroco".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art23 · fonte su Normattiva