Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto l'assegno per spese di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art32 · fonte su Normattiva