Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti: "Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, e' dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art18 · fonte su Normattiva