Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 260 anno di eta', purche' non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art16 · fonte su Normattiva