Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonche' gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di eta' non superiore ai 21 anni od anche in eta' superiore, purche' inabili al lavoro. Si considerano altresi' equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di eta'. Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili. I nati da precedente matrimonio del coniuge dello iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art32 · fonte su Normattiva