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Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.
Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
