Art. 10Disposizioni finanziarie

All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2017-12-04;1~art10 · fonte su Normattiva