L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' cosi' modificato: "Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile".

Testo vigente dal 18 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-05;18~art1 · fonte del testo