Salvo quando disposto dall'articolo 26, primo, secondo, terzo e quarto comma, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, per gli iscritti al Fondo, e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6. Non e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in via amministrativa. Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato stesso entro i giorni dalla presentazione del ricorso. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data di ricezione della decisione del ricorso in sede amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art55 · fonte su Normattiva