L'art. 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' cosi' modificato: "Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli".

Testo vigente dal 18 febbraio 1957

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 2 legge 5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria), non essendosi detto giudice posto il problema se nella specie fosse effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo, e 47, comma quarto, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, entrato in vigore sotto quest'ultima data, ed essendo parimenti entrato in vigore ancor prima della proposizione della questione l'art. 7 legge 11 agosto 1973, n. 533.

    Art. 2 Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorita' giudiziaria · Art. 7 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1957-02-05;18~art2 · fonte del testo