Riordinamento della previdenza marinara

Art. 95 — I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 94, e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile. Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art95 · fonte su Normattiva