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Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis: "A richiesta di Stati esteri che accordino trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia', depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto. Alla determinazione delle indennita' si provvede secondo quanto indicato nell'articolo precedente. Le indennita' sono a carico dello Stato estero richiedente".
Testo in vigore dal 27 luglio 1959 al 25 aprile 1974
