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I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza. I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza. I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianita' maturata nella predetta qualifica. Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianita' corrispondenti all'anzianita' di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche. I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso. In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Testo in vigore dal 9 aprile 1979 al 17 marzo 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 269/1988

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1988

    L'introduzione di un sistema di progressione nella carriera, che avvantaggia sproporzionatamente gli appartenenti ad una categoria in danno di altri soggetti, che vedono mutato 'in pejus' l'ordine della propria progressione, costituisce una palese violazione dell'art. 3 Cost. per livellamento di situazioni in generale tenute distinte e dell'art. 97 per uso distorto degli strumenti intesi ad assicurare il buon andamento delle strutture. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 29, nel combinato disposto del terzo e quarto comma in relazione al primo comma, della l. 3 aprile 1979, n. 103, nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in posizione piu` favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque gia` in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi. - S. n. 296/1984.

    Art. 29 Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art29 · fonte su Normattiva