La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 123/1987

    Parametro
    10 aprile 1987

    riuniti i giudizi in epigrafe, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425; b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal T.A.…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;425~art9 · fonte su Normattiva