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I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 612/1987

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1987

    È irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.

    Art. 17 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

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  • Sentenza n. 1/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 100 cost. · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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