Art. 17 — Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori
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I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982
