Art. 17 — Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori
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I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in 1 s.s. relativa alla G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche' la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita' ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".
Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 9 gennaio 1988
