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I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. 2 2a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in 1 s.s. relativa alla G.U. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche' la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita' ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 612 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1988, n. 1), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita' ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche' dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita'."

Testo in vigore dal 9 gennaio 1988 al 28 luglio 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 612/1987

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1987

    È irragionevole - in quanto comporta parificazione di situazioni diseguali - che la dichiarazione di idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico, decorrano da un' identica data per tutti i magistrati di Cassazione che, in periodi diversi del precedente anno, abbiano maturato la prescritta anzianita` nella qualifica; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 17 della L. 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziche` dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianita`. - cfr. S. n. 86/1982; v. anche S. n. 1/1985.

    Art. 17 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 100 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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