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La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.
Testo in vigore dal 30 luglio 1975 al 28 aprile 1977
