Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, verranno chiuse il 31 dicembre A tale data verra' effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1289~art1 · fonte su Normattiva