L'art. 4 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1960. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti".
Testo vigente dal 4 luglio 1960
