Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962. Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sara' effettuato entro il 30 giugno 1963.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1289~art3 · fonte su Normattiva