Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita' per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sara' effettuato entro il 31 dicembre 1962. L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sara' ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1289~art4 · fonte su Normattiva