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Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro. Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali. Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 7 aprile 1965

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art31 · fonte su Normattiva