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Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro. Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali. Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1965, n. 158
1La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli".
Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 5 gennaio 1967
