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((Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il produttore deve garantire una determinata facolta' germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta)).
Testo in vigore dal 10 agosto 1982 al 14 marzo 2021
