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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di "base" non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente articolo 10, per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il produttore deve garantire una determinata facolta' germinativa che, per la commercializzazione, deve essere indicata nel cartellino, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere indicato il numero di riferimento al lotto.
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 10 agosto 1982
