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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di "base" a condizione che esse siano state controllate ufficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di "base", e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art12 · fonte del testo