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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021. 732 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera A per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate. Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis lettere A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1- bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera C. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione. Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunita' europee, e che:

tolto: a) per gli esami ufficiali delle varieta', offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

tolto: b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

tolto: c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identita', per il contrassegno e per il controllo; sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunita' europee. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio. Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita' europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art13 · fonte del testo