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Le sementi delle specie elencate all'allegato n. 3 della presente legge, provenienti direttamente da sementi di "base" certificate in Italia e raccolte in un altro Stato delle Comunita' europee, od in un Paese terzo, possono essere certificate in Italia se sono state assoggettate, sui loro campi di produzione, ad una ispezione in loco per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, relativa alla coltura, e sempre che, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate. Le disposizioni del precedente comma sono altresi' applicabili alle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di "base" che rispondono, all'atto di un esame ufficiale, ai requisiti prescritti per le sementi di "base". Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunita' europee, e che:

  • a)per gli esami ufficiali delle varieta', offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;
  • b)per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;
  • c)per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunita' europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identita', per il contrassegno e per il controllo; sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie "base", "certificata" o standard raccolte all'interno delle Comunita' europee. Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente e' rimesso al competente organo delle Comunita' europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 30 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art13 · fonte del testo