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Nel caso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a causa di difficolta' generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale e' quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso e' di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti. Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di "base.", "certificata" e standard appartenenti a varieta' non iscritte ne' nel "Catalogo delle varieta' di specie di ortaggi" delle Comunita' europee, ne' nei "Registri nazionali".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
