Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo. Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potra' essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identita' e di purezza della varieta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art16 · fonte del testo