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Qualora in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta proveniente da semente certificata o standard venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo. Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potra' essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identita' e di purezza della varieta'.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art16 · fonte del testo