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Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unita' di vendita (collo) puo' contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varieta', specie e generi diversi. Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione "bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore". Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varieta' o di diverse varieta', purche' siano osservate le norme sulla calibrazione. Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore) o, se necessario, la menzione "miscuglio"; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo. L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonche' quella del marchio ufficiale di controllo e' facoltativa.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art18 · fonte del testo