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In deroga a quanto previsto dall'articolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purche' sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni: genere; specie; varieta' (cultivar) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' od il colore) o, se necessaria, la menzione "miscuglio"; categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096. S'intendono in "stato di riposo vegetativo" anche gli organi riproduttivi che hanno gia' iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art19 · fonte del testo