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Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie: I - categoria: di base; II - categoria: certificata; III - categoria: standard. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base. Le sementi devono essere:

  • a)prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';
  • b)previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";
  • c)conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
  • d)rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza. II. - Categoria certificata. Le sementi devono essere:
  • a)provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
  • b)previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
  • c)conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;
  • d)rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. III - Categoria standard.
  • a)Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
  • b)tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • A)Ispezione in campo:
  • e)ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

Testo in vigore dal 26 settembre 2007 al 14 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 26 settembre 2007. 88 parole tolte, 343 parole aggiunte in 14 capoversi.

I. - Categoria di base. Le sementi devono essere tolto: prodotte dalaggiunto: :

aggiunto: a) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causatolto: , direttamente o sotto la loro personale responsabilita', aggiunto: o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; tolto: devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed

aggiunto: b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

aggiunto: c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;

aggiunto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza. II. - Categoria certificata. Le sementi devono essere:

aggiunto: a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato tolto: n. 6 aggiunto: VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, tolto: recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, aggiunto: nonche' alle condizioni di cui all'allegato tolto: 4 aggiunto: IV della presente leggetolto: . aggiunto: per le sementi di base;

aggiunto: b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

tolto: II. - Categoria certificata. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 APRILE 2001, N. 212.aggiunto: c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: b) tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.

tolto: III.aggiunto: d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. III - Categoria standard.

a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato tolto: n. 6 aggiunto: VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. Le condizioni per la certificazione delle sementi tolto: saranno aggiunto: sono fissate dal Ministero tolto: dell'agricoltura e delle foreste aggiunto: delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui tolto: al successivo articolo aggiunto: all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per … di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096aggiunto: . 5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

aggiunto: A) Ispezione in campo:

aggiunto: e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art2 · fonte del testo