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[1]Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie: I - categoria: di base; II - categoria: certificata; III - categoria: standard. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

[2]I. - Categoria di base. Le sementi devono essere prodotte dal costitutore o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge.

[3]II. - Categoria certificata.

  • a)Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche', per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;
  • b)tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.

[4]III. - Categoria standard.

  • a)Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
  • b)tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'. Le condizioni per la certificazione delle sementi saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui al successivo articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 7 giugno 1991, n. 206

3

Il D.M. 7 giugno 1991, n. 206 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a: "i diversi tipi di varieta', compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195"".

Testo in vigore dal 30 luglio 1991 al 23 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 30 luglio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 7 giugno 1991, n. 206

    Il D.M. 7 giugno 1991, n. 206 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a: "i diversi tipi di varieta', compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art2 · fonte del testo