Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41". Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti: "Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art24 · fonte del testo