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Il primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e' dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo articolo 41". Il terzo e quarto comma dello stesso articolo 12 sono sostituiti dai seguenti: "Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo 11. L'apposizione del cartellino ufficiale non e' obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo 11".
Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021
