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Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' preceduto dai seguenti primo e secondo comma: "L'importazione di materiali sementieri e' subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilira' le modalita' e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovra' avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. Copia del certificato di cui al precedente comma sara' inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalita' che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunichera' al medesimo i quantitativi effettivamente importati".

Testo in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art26 · fonte del testo