Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1976 al 14 marzo 2021. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: "Presso l'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' dell'istituto medesimo". Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono aggiunte le parole: "tre tecnici agricoli delle regioni". Il terzo, il quarto e il quinto comma dello stesso articolo 28 sono sostituiti dai seguenti: "I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni. Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varieta' dei prodotti sementieri. Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-20;195~art32 · fonte del testo